Le polizze D&O dell’elettrauto e non solo (parte terza)

10/12/2021

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

Tra le gradite conseguenze dell’argomento D&O abbiamo ricevuto richieste per commenti ed opinioni su prodotti che sono in circolazione e distribuzione sul mercato. Sono pervenute  domande per l’organizzazione di incontri su questo argomento. 

Emerge un dato interessante che conferma una certa aggressività dei circuiti alternativi a quello degli intermediari, banche e cd network insurtech, oltre ad una timidezza dei nostri collaboratori. Per nostra fortuna il nostro assicurato tipo è quello che dice “il mio amico agente” e che dubita di proponenti  alternativi. Arrivano le proposte? Il cliente abbozza, prende tutto, va dal suo intermediario (che però deve essere preparato). 

Tra le richieste di chiarimenti: abbiamo avuto modo di ricevere la proposta D&O elaborata da un istituto bancario molto serio per un suo correntista. Il classico piccolo imprenditore che magari usufruisce di una linea di credito da parte della stessa banca. I meccanismi psicologici sono sempre gli stessi ed infine, “se compro la loro polizza forse mi trattano meglio”.
 
La banca ha le sue strategie, difficile proporre positivamente forme di investimento, ma occorre raccogliere in ogni caso qualcosa. Cross selling sulla propria clientela? Chi non è stato oggetto di questi tentativi? 

Nel nostro caso il cliente della banca è un piccolo imprenditore, una srl semplificata attiva nel settore della meccanica da diverso tempo, un fatturato di qualche decina di migliaia di euro. Buona storicità, tranquilla la zona operativa dove produce. 

Le formalità di presentazione dell’offerta: ineccepibili, sono bancari! La prima cosa in evidenza, il premio: circa 2.900 euro! Viene evidenziata una retroattività illimitata, ovviamente con esclusione di USA/Canada per le responsabilità della società e per eventuali rapporti di lavoro ubicati in quel continente. E’ noto che il nostro mini imprenditore un giorno si e l’altro pure sia sempre negli USA. 

Detto del premio veniamo ai massimali di garanzia che vengono TRIPARTITI: massimale per responsabilità del manager 250.000, per responsabilità della società 100.000 euro, per responsabilità da rapporti di lavoro 100.000.

In aggiunta ci sono le franchigie, nessuna per la prima ipotesi fatto ipotesi USA/Canada (?) da 15.000 euro; 5.000 euro per i rapporti da lavoro. A parte la stranezza della costruzione del contratto le franchigie nelle D&O non sono una pratica abituale. 

Ma in cosa consiste la copertura del MANAGER? Nel tenere indenne il manager, di rimborsare la società, il ripristino del massimale(?).   
Ma in cosa consiste la copertura del SOCIETÀ? Nel tenere indenne la società, costi di difesa da inquinamento, inadempimento contrattuale, infedeltà dipendenti, furto di identità, evento di crisi. Concetti nebulosi? 

Come garanzie opzionali: per responsabilità da rapporti di lavoro, per evento di crisi (?).  

In aziende di queste dimensioni le figure del manager, della società solitamente coincidono… .  

Vengono elencate una serie di attività non assicurabili, praticamente restano assicurabili venditori di castagne ed edicolanti o poco più.

Ulteriore limitazione: se durante il periodo assicurativo insorgono problematiche come procedura concorsuali, fallimenti o concordati il massimale è automaticamente ridotto al 10%

Molto interessante come viene regolato l’estensione per denuncia di sinistro, applicabile in caso di mancato rinnovo. 30 giorni dopo la scadenza di polizza è facoltà (a pagamento) per prolungare i termini fino a 6 anni ma se si verificano cambi sostanziali  si perdono i requisiti a far data dell’avvenuto evento. Ovvio non si parla della restituzione del premio pagato e non goduto.
Senza la presenza di un c/c presso la banca emittente: la polizza non può essere rinnovata. Forse può essere considerata una fortuna anche se liberarsi di una banca non è così facile. 

Non privo di interesse la clausola OFAC, Office of Foreign Assets Control, istituto molto conosciuto da tutti gli imprenditori potenzialmente interessati a questo tipo di polizza. Magari potrebbe essere utile una breve descrizione? Se produco dei gelati che vanno a finire in uno Stato oggetto di embargo? 
Sulla scia di queste disposizioni anche in questa polizza si premette che la stessa opererà sempre in eccedenza ad altre. Non se ne comprende il senso in una polizza D&O. 

Interessante è la descrizione delle persone inquadrabili come manager aziendali arrivando ad includere dal coniuge agli eredi. 

Vengono espressamente indicati che sono inclusi i costi di difesa per la Società per ipotesi di inquinamento, per verificare la portata della garanzia occorre andare ad una documentazione separata ove viene indicato un importo 50.000 euro. E’ una disposizione in compliance con il disposto dell’art. 1917.

Anche l’inadempimento contrattuale, con esclusione delle ipotesi inquinamento, viene indicato come indennizzabile. 
Infedeltà, frode, furto di identità, evento di crisi sono ipotesi indennizzabili con un sottolimite indicato nella documentazione separata.         

Garanzie Opzionali: Responsabilità rapporti di lavoro, la franchigia prevista è derogabile se l’assicurato dispone di procedure scritte dedicate a questa ipotesi. Tutte le aziende che “cubano” circa 100.000 euro ne sono certamente dotate!      
  
Pregevole è la garanzia Corporate Manslaughter: la Compagnia rimborsa i costi di difesa del procedimento penale in seguito ad omicidio colposo. Anche i costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni sono inclusi. 

costi di difesa, se la Compagnia si trova ad affrontarne vuole essere messa al corrente da parte dell’assicurato se lo stesso sia in possesso di polizza tutela legale emessa con altra Compagnia in modo che quest’ultima “concorra” alle spese sostenute. Commistione tra polizze di differente tipo di operatività?  

Per i manager non più operativi, scadenza naturale di mandato, pensione, prima o durante il periodo di polizza ma per motivi diversi da una operazione è prevista un’estensione del periodo di denuncia dei sinistri, illimitato. Garanzia valida in caso di non rinnovo o nel caso che la nuova polizza non preveda nulla a riguardo.

Per la garanzia dei Manager sono previste le seguenti estensioni: in materia di imposte societarie, contributi assistenziali e obbligatori, spese per cauzioni civili e penali (con le dovute precisazioni).

A maggior chiarimento viene riportato un elenco di attività non assicurabili. 

Nel proseguo possiamo apprendere la presenza di almeno tre tipi di esclusioni, quelle assolute, quelle relative alla attività di manager, quelle della società. E’ un elenco parzialmente condivisibile in alcuni casi, in altri sarebbe auspicabile una maggiore profilazione (se necessario) delle ipotesi di non copertura. Ad esempio, la violazione di proprietà intellettuale può essere dolosa, colposa. Fermo restando la assoluta esclusione della prima nel caso di una condotta colposa i dubbi sono di tutta evidenza.
 
ERISA: Employee Retirement Income Security Act, di tutta evidenza che una simile esclusione nel contesto della specifica operatività di questa polizza e del suo ambito operativo (piccole realtà) quale possa essere. 

Violazione Privacy, anche questa è un’esclusione che dovrebbe essere modulata in ragione delle dimensioni aziendali. 

Non assicurare società iscritte da meno di 12 mesi alla Camera di Commercio è una delle politiche assuntive condivisibili, ci si chiede se in base a questa esclusione non sia meglio la non assumibilità assoluta? O l’emissione è fatta nella consapevolezza dei rischi che si assumono oppure meglio sarebbe elidere il problema potenziale alla base.  

Tecnicamente un contratto D&O non facilmente comprensibile da parte del destinatario finale e di possibile fraintendimento nella portata delle garanzie. Le operatività/attività escluse limitano non di poco il potenziale bacino di utenti sempre considerando a chi dovrebbe essere destinato. 

E’ in ogni caso un canale distributivo da non sottovalutare potendo far leva su modalità ben differenti dagli abituali flussi. 


UIA Ufficio Tecnico