Il cosiddetto periodo di tolleranza di 15 giorni vale anche per la rc professionale?
Questa è una domanda che spesso viene posta (non da tutti per fortuna!) in prossimità della scadenza della polizza professionale o, ancora peggio, a polizza ormai scaduta.
La risposta è che la polizza di Rc professionale non ammette alcun periodo di tolleranza o comporto.
In altre parole, non si contano dalla scadenza i famigerati 15 giorni tipici della Rc auto. Quando la polizza di Rc professionale scade, lo fa veramente!
La data di efficacia del contratto è quella a partire dalla quale la polizza produce i suoi effetti (e coincide con la data di pagamento del premio, esattamente alle ore 24.00 del giorno della corresponsione dello stesso.
Le condizioni di polizza all’art. 3 – Pagamento del Premio – prevedono che “l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento”
La norma di riferimento è contenuta all’interno del Codice civile e nello specifico all’art.1901 che stabilisce: “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”
Il secondo comma è da leggere con attenzione in quanto esso è concepito in ossequio al principio generale di conservazione del contratto, tipico della Rc auto.
Nell’ambito della polizza di Rc professionale, generalmente non si applica invece tale ratio perché ogni contratto è a sé stante, salvi i casi di polizze pluriennali. Ogni anno, anche se si parla in gergo di rinnovo di copertura, il cliente stipula un nuovo contratto tanto che il numero di polizza varia. Come stabilito anche dalla giurisprudenza della Cassazione non si tratta di “una mera proroga del contratto originario, ma ad un nuovo negozio giuridico” Infatti, la polizza in scadenza viene sostituita con altro documento. I giudici precisano che “tra le parti si giunge alla conclusione di un nuovo contratto assicurativo, benché alle medesime condizioni del precedente”
La data di corresponsione del premio diventa pertanto fondamentale per comprendere da quale momento la polizza sia attiva e quindi eventuali richieste di risarcimento possano rientrare in garanzia.
Occorre quindi opportunamente distinguere tra decorrenza della polizza ed efficacia della stessa.
La data di decorrenza è quella indicata in polizza ed indica l’inizio della durata del contratto
La data di efficacia invece si individua dal momento in cui viene corrisposto il premio. La polizza pertanto sarà efficace ed operativa dalle ore 24.00 del giorno della corresponsione del premio.
Per fare degli esempi pratici:
- la decorrenza di polizza è al 5/07/2024. Il premio viene pagato dal cliente il 25/07/2024. Viene denunciato un sinistro il 24/07/2024. È chiaro che il sinistro non può essere coperto.
- la polizza scade in data 01/07/2024 e il cliente denuncia il sinistro il 2/07/2024 chiedendo il rinnovo del contratto solo il 5/07/2024 con pagamento del relativo premio in tale data. Il sinistro non è in copertura né sulla polizza precedente perché ormai scaduta né su quella nuova perché si tratterà di una circostanza nota.
Al prossimo post!