Evoluzione dei sinistri nella rc professionale agenti e broker (parte 2)
Con il post di oggi proseguiamo la trattazione dell’argomento relativo alla responsabilità professionale degli agenti e dei broker.
La riflessione che segue trae origine da un caso concreto di sinistro e dalla massima giurisprudenziale applicata dal giudice durante il relativo contenzioso.
La vertenza riguarda il ruolo del broker in caso di sinistro e nello specifico la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo in presenza di una richiesta danni.
In particolare, l’assicurato riceve una richiesta danni ed invia la comunicazione di apertura del sinistro al Broker senza che questo ultimo informi la Compagnia. Di fatto la Compagnia viene a conoscenza del sinistro solo con la notifica dell’atto introduttivo del giudizio.
Le domane da porsi sono quindi le seguenti: qual è il ruolo effettivo del Broker nella fase di denuncia del sinistro? Quali sono le sue responsabilità in caso di mancata trasmissione della comunicazione alla Compagnia?
Il Tribunale ha risposto a queste domande fondamentali non verificando né le condizioni di polizza né entrando nel merito della vicenda: per il Giudice la comunicazione di denuncia del sinistro fatta al Broker equivale alla denuncia di sinistro inviata alla Compagnia.
Ma come la Compagnia avrebbe mai potuto gestire correttamente il sinistro se informata solo a giudizio inoltrato ed in ogni caso fuori da qualsivoglia termine di operatività di polizza?
Sul punto il Giudice potrebbe essere stato orientato da una certa Giurisprudenza che prova a delineare l’attività del Broker. Infatti la Corte di Cassazione (Sentenza, 11/10/2018, n. 25167) si è pronunciata su un caso simile evidenziando che “Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il “broker” assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale”
Di conseguenza il Broker, registrato al RUI, potrebbe essere analogamente ricompreso tra i soggetti cui si riferisce la sentenza sopra citata.
A definire il ruolo del Broker in caso di sinistro, rileverebbe la norma contenuta nell’art. 106 del d.lgs. 205/2009 (attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa), a mente del quale:
“1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.
2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.”
In buona sostanza, la comunicazione da parte dell’assicurato al Broker (con la successiva aspettativa di gestione del sinistro) parrebbe essere sufficiente ai fini della validità della denuncia di sinistro in vigenza di polizza; per il giudice è il Broker che, evidentemente, avrebbe dovuto “gestire” il sinistro e trasmettere quanto ricevuto.
In assenza di una pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione sulla materia, è di tutta evidenza che il ruolo del Broker durante la fase di gestione del sinistro non possa essere equiparato né a quello ricoperto dalla MGA né dalla Compagnia.
Il buon senso e le condizioni di polizza smentisco di fatto l’equiparazione tra soggetti differenti e con ruoli non sovrapponibili. Rimane inteso che di fronte ad una condanna della Compagnia, la stessa possa a buon diritto chiedere i danni al Broker che non le abbia trasmesso la denuncia di sinistro per conto del cliente comune.
Al prossimo post!